Italian court dismisses appeal as grounds are unfounded due to adequate sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Bresciani Carlo inadmissible regarding a conviction for the offense under Article 187, paragraph 8, of D.Lgs. 285/1992. The appellant argued for lack of motivation concerning generic mitigating circumstances and the duration of the accessory administrative sanction. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was deemed adequate and logical on both points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285; An appeal based on a lack of motivation regarding mitigating circumstances or the length of an accessory administrative sanction is inadmissible if the contested judgment provides adequate and non-illogical reasoning on both issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI CARLO nato a BENE VAGIENNA il 23/01/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; )2y udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bresciani Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (Carignano, 28/01/2018). Considerato che i motivi sollevati (carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria) sono manifestamente infondati alla luce della adeguata e non illogica motivazione della sentenza impugnata su entrambi gli aspetti (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, segue la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17