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Ordinanza — n. 36082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIUSO UMBERTO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/02/1973 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Graziuso Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (artt. 590 e 583, comma 2, n. 3, cod. pen.), perché estinto per intervenuta prescrizione (il fatto è avvenuto in Capaccio, il 23/11/2010). Considerato che i motivi proposti dal ricorrente (violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, illogicità della motivazione, erronea valutazione degli elementi processuali, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso Maurizio, Rv. 283131);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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grazia censura formulata in modo carente termine suppletorio di grazia ritardo scusabile gravi addebiti penali domanda d'asilo di rom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIUSO UMBERTO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/02/1973 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Graziuso Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (artt. 590 e 583, comma 2, n. 3, cod. pen.), perché estinto per intervenuta prescrizione (il fatto è avvenuto in Capaccio, il 23/11/2010). Considerato che i motivi proposti dal ricorrente (violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, illogicità della motivazione, erronea valutazione degli elementi processuali, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso Maurizio, Rv. 283131);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi