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Ordinanza — n. 36081/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances and excessive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marilena Montagnino's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in her arguments. She claimed the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and imposed an excessive sentence, but the court found these points merely repetitive of issues already adequately addressed. Consequently, the appeal was rejected, and Montagnino was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 5, d.lgs. 30/04/1992, n. 285; An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds cited lack specificity and merely reproduce arguments already sufficiently examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic mitigating circumstances excessive sentence claim Corte di Cassazione procedural dismissal penal law Italy abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 5, d.lgs. 30/04/1992, n. 285
Montagnino Marilena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 116, comma 5, d.lgs. 30/04/1992, n. 285.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNINO MARILENA nato a BOLOGNA il 23/04/1979 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Montagnino Marilena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 116, comma 5, d.lgs. 30/04/1992, n. 285. Ritenuto che il motivo di ricorso (con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'asserita eccessività della pena) appare privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con motivazione sufficiente e non illogica dal Giudice di merito, che ha puntualmente argomentato (pp. 2 e 3 sent. impugnata) sulla la personalità dell'imputata, indifferente e disinteressata ai comandi statuali riguardanti la sicurezza degli altri utenti della strada, nonché destinataria di precedenti provvedimenti di revoca della patente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigli