Italian Court dismisses appeal against reduced drunk driving sentence as mere complaints lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Laura Toldo's appeal inadmissible, rejecting her request to overturn a reduced sentence for drunk driving with incident provocation. Toldo argued the lower court violated procedural rules and failed to properly motivate its decision, but the court found these claims to be mere complaints about facts rather than legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and Toldo was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 285/1992; Art. 533 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or alleged lack of motivation in legally correct judgments are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLDO LAURA natekil 28/02/1989 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Toldo Laura ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno per avere ridotto la pena alla stessa irrogata, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Val di Zoldo, 14/01/2018). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione dell'art. 186, comma 2, lett.
b) e c), d.lgs. 285/1992 e dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 e vizio di motivazione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rilettura delle risultanze probatorie, nonché a prospettare inesistenti vizi di motivazione di una sentenza corretta in diritto e non manifestamente illogica (pp. 2,3, 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il PresAden