Ordinanza — n. 35993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASSA SAMUEL nato a MALO il 27/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Samuel Cavassa per il reato di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con un soggetto minore d'età e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la prova della propria responsabilità penale, è generico in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 2 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccmma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccmma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASSA SAMUEL nato a MALO il 27/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Samuel Cavassa per il reato di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con un soggetto minore d'età e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la prova della propria responsabilità penale, è generico in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 2 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccmma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0