Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, fact-based, and repetitive grounds against a second-instance criminal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Salvo Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified theft under Article 624 of the Penal Code, arguing lack of admissibility and reasoning flaws. The court rejected these claims as generic, fact-specific, and merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds are generic, lack specific factual support, or are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO ANTONINO nato a ERICE il 24/10/1996 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Di Salvo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato il giudizio di responsabilità, riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen.; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, che attiene alla mancanza della condizione di procedibilità, è anzitutto generico: nella sentenza di appello (pag.
2) si evidenzia che analogo motivo di impugnazione, a fronte della presentazione della querela, è stato respinto, non avendo l'appellante chiarito in cosa consistesse la dedotta invalidità dell'atto di querela. L'argomento è meramente riproposto nel ricorso per cassazione, oltre tutto con riferimenti in fatto, inerenti l'accertamento della proprietà dei beni sottratti, che sono inammissibili in questa sede; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il furto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento: il motivo in questione è invece completamente versato in fatto; ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 546 comma 1, 123 cod. proc. pen., 133, 61 n.5 cod. pen. e art. 99 cod. pen., sono aspecifici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos