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Ordinanza — n. 35990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIZZA ANTONELLO nato a MESAGNE il 09/01/1974 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Maizza Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110-624-625 comma 1 n.2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che attiene alla contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale basato la conferma sulle stesse prove indicate già dal giudice di prime cure che sarebbero contraddittorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110-624-625 comma 1 n.2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che attiene alla contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale basato la conferma sulle stesse prove indicate già dal giudice di prime cure che sarebbero contraddittorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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luogo del reato reato flagrante indagine per furto testimone anonimo furto aggravato furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIZZA ANTONELLO nato a MESAGNE il 09/01/1974 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Maizza Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110-624-625 comma 1 n.2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che attiene alla contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale basato la conferma sulle stesse prove indicate già dal giudice di prime cure che sarebbero contraddittorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/0