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Ordinanza — n. 35982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONETTO ALESSANDRO nato a SCORZE il 07/07/1960 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /17,- - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 12 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Mazzonetto per il reato di imbrattannento di cose mobili altrui e di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati recidiva nell'infrazione risarcimento del danno pentito altri reati modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONETTO ALESSANDRO nato a SCORZE il 07/07/1960 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /17,-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 12 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Mazzonetto per il reato di imbrattannento di cose mobili altrui e di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione circa la quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i