Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to manifestly unfounded grounds and extreme genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Maria Perla inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for impersonation, alleging defects in reasoning and erroneous application of law. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the first-instance judgment clearly explained how the defendant's actions constituted the crimes and that the appeal was excessively generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specific factual support, or are characterized by extreme genericity, as the reviewing court cannot substitute its own assessment for the trial judge's reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA ANNA MARIA nato a PALERMO il 01/04/1969 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Maria Perla per due reati di sostituzione di persona e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che denunzia vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come le condotte poste in essere dal ricorrente integrassero i reati allo stesso ascritti; si vedano pagg. 2 e ss. della motivazione della sentenza impugnata) oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il