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Ordinanza — n. 35977/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOPACZ ANGELO nato a BUSTO ARSIZIO il 12/05/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di ebrezza perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta ed eliminando la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Novara del 9 aprile 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Kopacz per i reati di uso di patente falsa e guida in stato di ebrezza assolvendolo invece dal reato di guida senza patente e„ negate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia revocando la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Novara del 14 marzo 2016; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia vizi di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale, la quale ha affermato l'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche stante la specificità dei fatti che denotano una vocazione dell'imputato al disprezzo delle regale del codice della strada e che, pertanto, a fronte di un contesto di siffatta pericolosità, la condotta collaborativa tenuta si appalesa irrilevante; la Corte territoriale ha, inoltre, affermato come la pena risulti congrua stante la reiterazione della condotta illecita (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché inerente ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come non ricorrono i presupposti per riconoscere per la seconda volta detto beneficio atteso che, aldilà delle condizioni di cui all'art. 165 cod. pen., non è logicamente formulabile un giudizio di prognosi favorevole stante l'accertata pericolosità dell'imputato; si veda pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen; Ordinanza — n. 35977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale attenuazione della pena pene condizionali infrazione privilegiata alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOPACZ ANGELO nato a BUSTO ARSIZIO il 12/05/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di ebrezza perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta ed eliminando la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Novara del 9 aprile 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Kopacz per i reati di uso di patente falsa e guida in stato di ebrezza assolvendolo invece dal reato di guida senza patente e„ negate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia revocando la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Novara del 14 marzo 2016; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia vizi di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale, la quale ha affermato l'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche stante la specificità dei fatti che denotano una vocazione dell'imputato al disprezzo delle regale del codice della strada e che, pertanto, a fronte di un contesto di siffatta pericolosità, la condotta collaborativa tenuta si appalesa irrilevante; la Corte territoriale ha, inoltre, affermato come la pena risulti congrua stante la reiterazione della condotta illecita (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché inerente ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come non ricorrono i presupposti per riconoscere per la seconda volta detto beneficio atteso che, aldilà delle condizioni di cui all'art. 165 cod. pen., non è logicamente formulabile un giudizio di prognosi favorevole stante l'accertata pericolosità dell'imputato; si veda pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.