Sentenza — n. 35973/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO EMANUELE CROCIFISSO nato a GELA il 11/01/1955 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Lomonaco, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giovanni Lomonaco, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO EMANUELE CROCIFISSO nato a GELA il 11/01/1955 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Lomonaco, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Gela dell'8 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Emanuele Crocifisso Rinzivillo per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che eccepisce l'estensione del regime di procedibilità a querela al reato di furto di energia elettrica ad opera del d.lgs. 150/2022, risulta fondato in quanto il reato in contesi:azione è, ad oggi, procedibile a querela di parte e si rileva la mancanza dell'atto di querela in atti e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, interpellata in proposito, ha risposto in data 24 aprile 2023 che non risulta essere stata sporta querela; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, con assorbimento del secondo motivo di ricorso;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il