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Ordinanza — n. 35972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINS GASHITO nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Davide Carlo Schillaci, che ha insistito per raccoglimento del ricorso:

Regesto Legislator

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art. 2 cod. pen, art. 605 cod. pen; Ordinanza — n. 35972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Davide Carlo Schillaci, che ha insistito per raccoglimento del ricorso:

Parole chiave

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procedura di revisione penale reato grave delitto contro la persona sanzione penale circostanza aggravante tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod. pen
art. 605 cod. pen
pen., al principio del favor rei con riferimento all'art. 605 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINS GASHITO nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Davide Carlo Schillaci, che ha insistito per raccoglimento del ricorso:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato, ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 1E1 ottobre 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Gashito Martins per il reato di sequestro di persona aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, della costituita parte civile, Teresa Cammarata,; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 2 cod. pen., al principio del favor rei con riferimento all'art. 605 cod. pen. come modificato dal d.lgs. 150/2022, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che ha già affermato, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento a reati divenuti perseguibili a querela, che la disciplina transitoria che prevedeva l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela non andava applicata quando la persona offesa avesse già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432) e, nel caso di specie, si rileva la presenza della parte civile, Teresa Cannnnarata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così