Ordinanza — n. 35970/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANANE SOUFYAN nato a PALERMO il 07/10/2001 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Soufyan Janane per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato, c:he lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANANE SOUFYAN nato a PALERMO il 07/10/2001 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Soufyan Janane per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato, c:he lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il