Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35970/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35970/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANANE SOUFYAN nato a PALERMO il 07/10/2001 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Soufyan Janane per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato, c:he lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa aggravata aggravamento della pena sanzioni penali furto aggravato in banda furto aggravato gravi addebiti penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANANE SOUFYAN nato a PALERMO il 07/10/2001 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Soufyan Janane per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato, c:he lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il