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Ordinanza — n. 35969/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVAROLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/08/1989 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 8 marzo 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Favarolo per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità dal momento che afferisce al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione della Corte territoriale in cui si afferma come non siano emersi, neanche nella prospettazione difensiva, elementi su cui poter fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità dal momento che afferisce al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione della Corte territoriale in cui si afferma come non siano emersi, neanche nella prospettazione difensiva, elementi su cui poter fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena truffa aggravata sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda crimine revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVAROLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/08/1989 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 8 marzo 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Favarolo per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità dal momento che afferisce al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione della Corte territoriale in cui si afferma come non siano emersi, neanche nella prospettazione difensiva, elementi su cui poter fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso