Ordinanza — n. 35965/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIERO DAVIDE nato a VENEZIA il 01/03/1975 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 7 maggio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Davide Maniero per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi di ricorso dell'imputato, che si duole, c:on il primo motivo, dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 56, terzo comma, cod. pen. e, con il secondo motivo, dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri., sono entrambi inammissibili poiché, oltre ad essere estremamente generici e meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultano, in realtà, volti a sollevare doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, terzo comma, cod. pen. e, con il secondo motivo, dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri., sono entrambi inammissibili poiché, oltre ad essere estremamente generici e meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultano, in realtà, volti a sollevare doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIERO DAVIDE nato a VENEZIA il 01/03/1975 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 7 maggio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Davide Maniero per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi di ricorso dell'imputato, che si duole, c:on il primo motivo, dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 56, terzo comma, cod. pen. e, con il secondo motivo, dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri., sono entrambi inammissibili poiché, oltre ad essere estremamente generici e meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), risultano, in realtà, volti a sollevare doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso