Ordinanza — n. 35964/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STEVANOVIC IGOR (CUI 01XHXPY) nato il 11/07/1968 NEDEJKOV VERKA nato il 24/05/1961 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 21 luglio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Igor Stevanovic e Verka Nedejkov per il reato di furto in abitazione aggravato e, previa esclusione della recidiva contestata allo Stevanovic, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Nedejkov risulta inammissibile poiché presentato dall'Avvocato Squitteri, pur risultando privo di nuova nomina, dopo che, lo stesso, aveva rinunciato al mandato; - che il primo motivo del ricorso degli imputati, che lamentano l'omessa valutazione e la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, i monili d'oro non sono stati definitivamente sottratti, tanto da non essere più rinvenuti e restituiti alla vittima, cosicché è evidente che il furto è stato consumato e non solo tentato; - che il secondo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante la confessione dell'imputato, è manifestamente infondato perché il trattamento sanzionatorio risulta ben motivato dalla Corte territoriale, la quale, alla pagina 7 della motivazione, ha espressamente indicato che non si ravvisa alcun aspetto che possa essere positivamente apprezzato posto che la pretesa confessione è scaturita da un arresto in flagranza che la rendeva completamente inutile ai fini delle indagini e comunque era poco spontanea e sincera, perché finalizzata a cercare di limitare le proprie penali responsabilità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 35964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, i monili d'oro non sono stati definitivamente sottratti, tanto da non essere più rinvenuti e restituiti alla vittima, cosicché è evidente che il furto è stato consumato e non solo tentato; - che il secondo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante la confessione dell'imputato, è manifestamente infondato perché il trattamento sanzionatorio risulta ben motivato dalla Corte territoriale, la quale, alla pagina 7 della motivazione, ha espressamente indicato che non si ravvisa alcun aspetto che possa essere positivamente apprezzato posto che la pretesa confessione è scaturita da un arresto in flagranza che la rendeva completamente inutile ai fini delle indagini e comunque era poco spontanea e sincera, perché finalizzata a cercare di limitare le proprie penali responsabilità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STEVANOVIC IGOR (CUI 01XHXPY) nato il 11/07/1968 NEDEJKOV VERKA nato il 24/05/1961 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 21 luglio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Igor Stevanovic e Verka Nedejkov per il reato di furto in abitazione aggravato e, previa esclusione della recidiva contestata allo Stevanovic, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Nedejkov risulta inammissibile poiché presentato dall'Avvocato Squitteri, pur risultando privo di nuova nomina, dopo che, lo stesso, aveva rinunciato al mandato; - che il primo motivo del ricorso degli imputati, che lamentano l'omessa valutazione e la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, i monili d'oro non sono stati definitivamente sottratti, tanto da non essere più rinvenuti e restituiti alla vittima, cosicché è evidente che il furto è stato consumato e non solo tentato; - che il secondo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante la confessione dell'imputato, è manifestamente infondato perché il trattamento sanzionatorio risulta ben motivato dalla Corte territoriale, la quale, alla pagina 7 della motivazione, ha espressamente indicato che non si ravvisa alcun aspetto che possa essere positivamente apprezzato posto che la pretesa confessione è scaturita da un arresto in flagranza che la rendeva completamente inutile ai fini delle indagini e comunque era poco spontanea e sincera, perché finalizzata a cercare di limitare le proprie penali responsabilità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d