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Sentenza — n. 35963/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOTTA CARLO nato a TORRE DEL GRECO il 18/0911962 SHUHAIEVA VIKTORIIA nato il 15/09/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le memorie defensive fatte pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. Francesca Carnicelli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Francesca Carnicelli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale procedura di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione rinvio del dibattimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOTTA CARLO nato a TORRE DEL GRECO il 18/0911962 SHUHAIEVA VIKTORIIA nato il 15/09/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le memorie defensive fatte pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. Francesca Carnicelli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del 1° ottobre 2021 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Botta e Viktoriia Shuhaieva per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il terzo motivo dei ricorsi degli imputati, con cui ec:cepiscono il mutato regime di procedibilità e la carenza della condizione di procedibilità, è fondato e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.NII. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 05/07