Sentenza — n. 35958/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MILKOVITSCH LUCA nato a TRIESTE il 13/02/1977 COMUZZI MARIO nato a TRIESTE il 09/07/1939 TORALDI DIEGO nato a TRIESTE il 21/10/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo C) e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Trieste del 10 luglio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Milkovitsch, Diego Toraldi e Mario Comuzzi per i reati di violenza privata e omessa comunicazione al questore della manifestazione (capo c), assolvendoli dal reato di adunata sediziosa e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato Mario COMUZZi, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MILKOVITSCH LUCA nato a TRIESTE il 13/02/1977 COMUZZI MARIO nato a TRIESTE il 09/07/1939 TORALDI DIEGO nato a TRIESTE il 21/10/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo C) e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Trieste del 10 luglio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Milkovitsch, Diego Toraldi e Mario Comuzzi per i reati di violenza privata e omessa comunicazione al questore della manifestazione (capo c), assolvendoli dal reato di adunata sediziosa e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato Mario COMUZZi, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e la mancanza della motivazione in relazione all'art. 610 cod. pen. come contestato al capo A.3, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve rilevarsi che il reato si è ormai estinto per prescrizione; - che, non sussistendo l'evidenza della ricorrenza di alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti per essere il reato di cui al capo A3 estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i