Ordinanza — n. 35951/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO DOMENICO nato a PALERMO il 04/12/1992 CANNAROZZO ALESSANDRO nato a PALERMO il 16/06/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che gli imputati Caruso Domenico e Cannarozzo Alessandro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990, rideterminando la pena; considerato che l'unico motivo comune ad entrambi i riccrsi, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna, e si limita ad "affermare" la mancanza di motivazione, senza nemmeno precisare le ragioni della doglianza (laddove invece la motivazione è congrua e coerente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990, rideterminando la pena; considerato che l'unico motivo comune ad entrambi i riccrsi, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna, e si limita ad "affermare" la mancanza di motivazione, senza nemmeno precisare le ragioni della doglianza (laddove invece la motivazione è congrua e coerente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO DOMENICO nato a PALERMO il 04/12/1992 CANNAROZZO ALESSANDRO nato a PALERMO il 16/06/1988 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che gli imputati Caruso Domenico e Cannarozzo Alessandro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, DPR 309/1990, rideterminando la pena; considerato che l'unico motivo comune ad entrambi i riccrsi, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna, e si limita ad "affermare" la mancanza di motivazione, senza nemmeno precisare le ragioni della doglianza (laddove invece la motivazione è congrua e coerente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il