Ordinanza — n. 35949/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERSAUI HAMID nato il 23/10/1984 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Fersaui Hamid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen.; lette la memoria e le conclusioni scritte del difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, è generico perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello e ripropone l'argomento dell'indigenza e delle condizioni economiche che avrebbero spinto il ricorrente a rubare, senza tener conto delle obiezioni svolte correttamente dal giudice di appello; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione dell'articolo 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fato ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che gli ultimi due motivi di ricorso, inerenti il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità ch cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati: quanto alla graduazione della pena e agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio, essi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); quanto alla causa di non punibilità invocata, è esclusa ex lege in ragione dei limiti edittali del reato contestato; quanto alla sospensione condizionale, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione, essendo il beneficio richiesto non applicabile per espresso dettato normativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, articolo 624 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen.; lette la memoria e le conclusioni scritte del difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, è generico perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello e ripropone l'argomento dell'indigenza e delle condizioni economiche che avrebbero spinto il ricorrente a rubare, senza tener conto delle obiezioni svolte correttamente dal giudice di appello; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione dell'articolo 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fato ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che gli ultimi due motivi di ricorso, inerenti il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità ch cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati: quanto alla graduazione della pena e agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio, essi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); quanto alla causa di non punibilità invocata, è esclusa ex lege in ragione dei limiti edittali del reato contestato; quanto alla sospensione condizionale, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione, essendo il beneficio richiesto non applicabile per espresso dettato normativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERSAUI HAMID nato il 23/10/1984 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Fersaui Hamid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen.; lette la memoria e le conclusioni scritte del difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, è generico perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello e ripropone l'argomento dell'indigenza e delle condizioni economiche che avrebbero spinto il ricorrente a rubare, senza tener conto delle obiezioni svolte correttamente dal giudice di appello; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione dell'articolo 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fato ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che gli ultimi due motivi di ricorso, inerenti il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità ch cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati: quanto alla graduazione della pena e agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio, essi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); quanto alla causa di non punibilità invocata, è esclusa ex lege in ragione dei limiti edittali del reato contestato; quanto alla sospensione condizionale, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione, essendo il beneficio richiesto non applicabile per espresso dettato normativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co