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Ordinanza — n. 35945/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35945/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 17/03/1984 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Perillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui agli articoli 582, 585, commi 1 e 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35945/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni gravi reati violenti aggressione fisica vittima di infortunio abbandono per lesioni personali lesioni conseguenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 17/03/1984 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Perillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui agli articoli 582, 585, commi 1 e 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05