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Ordinanza — n. 35942/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35942/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE ANTONIO nato a QUARTO il 04/10/1966 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Iovine Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ex artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in merito all'erronea valutazione della prova depositata dalla difesa in merito al pagamento degli ammanchi calcolati dall'ENEL, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35942/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in merito all'erronea valutazione della prova depositata dalla difesa in merito al pagamento degli ammanchi calcolati dall'ENEL, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto altri capi d'accusa gravi addebiti penali testimonianza della vittima luogo del reato testimone a carico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE ANTONIO nato a QUARTO il 04/10/1966 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Iovine Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ex artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in merito all'erronea valutazione della prova depositata dalla difesa in merito al pagamento degli ammanchi calcolati dall'ENEL, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05