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Sentenza — n. 35941/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35941/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Contaldo Stefano ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 19 settembre 2022 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Taranto San Cataldo, nonché il verbale della relativa accettazione, redatto il 26 settembre 2022 negli uffici della Stazione Carabinieri di Alezio.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 35941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 19 settembre 2022 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Taranto San Cataldo, nonché il verbale della relativa accettazione, redatto il 26 settembre 2022 negli uffici della Stazione Carabinieri di Alezio.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale ritiro della querela penale alleggerimento della pena azione di contestazione attenuazione libera della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
L'imputato Contaldo Stefano ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.
art. 152 cod. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTALDO STEFANO nato a GALLIPOLI il 11/07/1975 avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Contaldo Stefano ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 19 settembre 2022 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Taranto San Cataldo, nonché il verbale della relativa accettazione, redatto il 26 settembre 2022 negli uffici della Stazione Carabinieri di Alezio.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela t-avolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Contaldo Stefano. Così decis