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Ordinanza — n. 35940/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35940/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIA ANTONIO nato a AFRAGOLA il 17/08/1959 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Pelliccia Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell'articolo 495 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera dettagliata quali specifici mezzi di prova, che ha chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né tantomeno ne dimostra il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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articolo 495 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell'articolo 495 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera dettagliata quali specifici mezzi di prova, che ha chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né tantomeno ne dimostra il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa contraffazione di merci frode nel pignoramento imputazione di furto danno patrimoniale procurato con astuzia difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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articolo 495 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell'articolo 495 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIA ANTONIO nato a AFRAGOLA il 17/08/1959 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Pelliccia Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con violazione dell'articolo 495 cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera dettagliata quali specifici mezzi di prova, che ha chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né tantomeno ne dimostra il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso