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Sentenza — n. 35938/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35938/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L'imputato Vinetti Giuliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Mìnervino Murge, nei confronti del coimputato Petilli Serafino, che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 35938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Mìnervino Murge, nei confronti del coimputato Petilli Serafino, che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195).

Parole chiave

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furto di lieve entità licenziamento per furto verdetto di colpevolezza crimine gravi addebiti penali furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINETTI GIULIANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/02/1981 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Vinetti Giuliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela redatto il 3 dicembre 2019 negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Mìnervino Murge, nei confronti del coimputato Petilli Serafino, che nell'occasione ha accettato la remissione. Ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen., la remissione si estende a tutti i concorrenti che non abbiano l'abbiano ricusata (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195).

3. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen., sicché la sentenza va annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato Vinetti Giuliano. Così deciso i