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Ordinanza — n. 35937/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMON ABDUS SHAHID nato il 23/07/1992 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Sumon Abdus Shahid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica lesione alla spalla peggioramento del danno alla salute trauma alla mano tentata lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMON ABDUS SHAHID nato il 23/07/1992 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Sumon Abdus Shahid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il