Ordinanza — n. 35935/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ALTOMARE nato a CERIGNOLA il 26/04/1979 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; .0 Rilevato che l'imputata Lupo Altomare ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete false ex art. 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, è manifestamente infondato, perché muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 35935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, è manifestamente infondato, perché muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ALTOMARE nato a CERIGNOLA il 26/04/1979 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; .0 Rilevato che l'imputata Lupo Altomare ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete false ex art. 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, è manifestamente infondato, perché muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); inoltre è inammissibile anche perché volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine all'individuazione fotografica dell'imputata, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e congruamente motivato; considerato che il terzo motivo, che lamenta l'omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos