Ordinanza — n. 35933/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNOSI ANGELO nato a PALERMO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Mignosi Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete contraffatte o alterate ex artt. 81, 110, 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'articolo 455 cod. peri., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello; rispetto ad essi, il ricorrente non enuncia una specifica critica„ ma propone una inammissibile (in questa sede) diversa lettura delle prove assunte, laddove invece la conforme e concorde valutazione di Tribunale e Corte di appello (si veda in particolare l'approfondita motivazione della sentenza di primo grado, da pagina 3 a 7) è esente da rilievi di manifesta illogicità; considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e tutt'altro che palesemente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNOSI ANGELO nato a PALERMO il 30/08/1989 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Mignosi Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete contraffatte o alterate ex artt. 81, 110, 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'articolo 455 cod. peri., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello; rispetto ad essi, il ricorrente non enuncia una specifica critica„ ma propone una inammissibile (in questa sede) diversa lettura delle prove assunte, laddove invece la conforme e concorde valutazione di Tribunale e Corte di appello (si veda in particolare l'approfondita motivazione della sentenza di primo grado, da pagina 3 a 7) è esente da rilievi di manifesta illogicità; considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
4) e tutt'altro che palesemente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso