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Ordinanza — n. 35932/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35932/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUARIELLO GAETANO PIO nato a BARI il 08/04/1994 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Pasquariello Gaetano Pio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato ex artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, cod. pen., rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'articolo 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non oggetto di specifica critica da parte del ricorso, che si palesa estremamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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articolo 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, cod. pen., rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'articolo 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non oggetto di specifica critica da parte del ricorso, che si palesa estremamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità reati contro il patrimonio furto aggravato in banda furto aggravato reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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articolo 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUARIELLO GAETANO PIO nato a BARI il 08/04/1994 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che l'imputato Pasquariello Gaetano Pio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato ex artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, cod. pen., rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'articolo 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non oggetto di specifica critica da parte del ricorso, che si palesa estremamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/