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Ordinanza — n. 35930/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35930/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARESANA ANTONELLO nato a BORGOSESIA il 1.2/07/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Caresana Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; dunque, si tratta di motivi generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35930/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARESANA ANTONELLO nato a BORGOSESIA il 1.2/07/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Caresana Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; dunque, si tratta di motivi generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Parole chiave

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testimone a carico altri capi d'accusa imputazione di furto circostanza aggravante partecipazione al reato reato flagrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARESANA ANTONELLO nato a BORGOSESIA il 1.2/07/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Caresana Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; dunque, si tratta di motivi generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

I motivi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. :3 e 4 della sentenza impugnata). A fronte della motivazione non palesemente illogica resa dalla Corte di appello, il ricorrente propone una diversa lettura delle testimonianze e, dunque, un nuovo grado di giudizio di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso