Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35929/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35929/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI GIOVANNI nato a TRANI il 17/08/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Curci Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'aver commesso il fatto, avvalendosi del mezzo fraudolento; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che ha ricostruito la vicenda in modo pertinente, in ordine ai presupposti della disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente, della manomissione del contatore e dell'assenza di contratto con l'ente fornitore, con argomentazioni con le quali il ricorrente nemmeno si confronta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35929/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata, che ha ricostruito la vicenda in modo pertinente, in ordine ai presupposti della disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente, della manomissione del contatore e dell'assenza di contratto con l'ente fornitore, con argomentazioni con le quali il ricorrente nemmeno si confronta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia accusa di truffa imputazione di furto materiale elettrico e apparecchiature radio risarcimento per atto illecito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI GIOVANNI nato a TRANI il 17/08/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Curci Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'aver commesso il fatto, avvalendosi del mezzo fraudolento; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che ha ricostruito la vicenda in modo pertinente, in ordine ai presupposti della disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente, della manomissione del contatore e dell'assenza di contratto con l'ente fornitore, con argomentazioni con le quali il ricorrente nemmeno si confronta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il