Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA UMBERTO nato a SICIGNANO DEGLI ALBURNI il 23/08/1967 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIUDICE DI PACE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Massa Umberto proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, e che il Tribunale di Avellino, dichiarando inammissibile l'impugnazione, ha trasmesso í relativi atti a questa Corte; rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli arti:. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere oltraggio alla corte motivi di cassazione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Gerardo Cembalo che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore in quel momento non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA UMBERTO nato a SICIGNANO DEGLI ALBURNI il 23/08/1967 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIUDICE DI PACE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Massa Umberto proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, e che il Tribunale di Avellino, dichiarando inammissibile l'impugnazione, ha trasmesso í relativi atti a questa Corte; rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli arti:. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.

Gerardo Cembalo che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore in quel momento non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); rilevato, peraltro, che il primo motivo consiste in censure di mero fatto e il secondo è affetto da genericità intrinseca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci