Ordinanza — n. 35927/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO FERDINANDO nato a NAPOLI il 09/07/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Autiero Ferdinando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali pluriaggravate e di minacce pluriaggravate; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è aspecifico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni da questa spese; il motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., è affetto dal medesimo vizio, consistendo nella pedissequa reiterazione del motivo di appello puntualmente disatteso dalla corte di merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), senza alcuna argomentata critica avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., è affetto dal medesimo vizio, consistendo nella pedissequa reiterazione del motivo di appello puntualmente disatteso dalla corte di merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), senza alcuna argomentata critica avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO FERDINANDO nato a NAPOLI il 09/07/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Autiero Ferdinando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali pluriaggravate e di minacce pluriaggravate; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è aspecifico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni da questa spese; il motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., è affetto dal medesimo vizio, consistendo nella pedissequa reiterazione del motivo di appello puntualmente disatteso dalla corte di merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), senza alcuna argomentata critica avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci