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Ordinanza — n. 35926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI MOHAMED BECHIR nato il 12/10/1974 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Hammami Mohamed Bechir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione ad una patente di guida; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza di elementi probatori tali da ritenere che lo stesso abbia falsificato la patente, è aspecifico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già dedotte in appello e punl:ualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni da questa spese; il motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. in relazione ad una patente di guida; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza di elementi probatori tali da ritenere che lo stesso abbia falsificato la patente, è aspecifico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già dedotte in appello e punl:ualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni da questa spese; il motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abuso della licenza e delle targhe guida nonostante revoca della patente falsità ideologica in documenti titolare del brevetto infrazione alle norme della circolazione violazione del brevetto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI MOHAMED BECHIR nato il 12/10/1974 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Hammami Mohamed Bechir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione ad una patente di guida; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza di elementi probatori tali da ritenere che lo stesso abbia falsificato la patente, è aspecifico, in quanto fondato sulle stesse ragioni già dedotte in appello e punl:ualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni da questa spese; il motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così