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Ordinanza — n. 35925/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BEI SILVANO nato a CHIOGGIA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che De Bei Silvano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dal danno di particolare gravità; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che nessuna rilevanza ha il bilanciamento tra diverse circostanze ex art. 69 cod. pen. rispetto al calcolo della prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 35925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69 cod. pen. rispetto al calcolo della prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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diritto alla prova imputazione di furto prova del DNA testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente identificazione forense

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BEI SILVANO nato a CHIOGGIA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che De Bei Silvano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dal danno di particolare gravità; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che nessuna rilevanza ha il bilanciamento tra diverse circostanze ex art. 69 cod. pen. rispetto al calcolo della prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05