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Ordinanza — n. 35921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a qualified lawyer. The material facts show the defendant, Vincenzo Scialo, violated the principle requiring appeals to be signed by attorneys registered with the Cassation Court following legislative amendments. The court ruled that this procedural defect renders the appeal void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified lawyer; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature qualified lawyer requirement procedural defect Cassation Court rules imputazione di furto scippo valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO VINCENZO nato a NAPOLI il 22/06/1970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE-1 dato avviso alle partiJ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Scialo' Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05