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Ordinanza — n. 35918/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35918/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSI SIMONE ALESSIO nato a MILANO il 13/04/1976 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Losi Simone Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, cori la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di contraffazione di patente di guida, di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato; considerato che il primo ed un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibillità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibillità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale violazione semplice della LCStr infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe infrazione molto grave contraffazione di merci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSI SIMONE ALESSIO nato a MILANO il 13/04/1976 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Losi Simone Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, cori la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di contraffazione di patente di guida, di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato; considerato che il primo ed un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibillità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il