Ordinanza — n. 35909/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCILLI LUCA nato a POPOLI il 19/04/1990 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; +44 Rilevato che Buccilli Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali pluriaggravate; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura (lucidità della persona offesa e incertezza delle immagini di videosorveglianza) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCILLI LUCA nato a POPOLI il 19/04/1990 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; +44 Rilevato che Buccilli Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali pluriaggravate; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura (lucidità della persona offesa e incertezza delle immagini di videosorveglianza) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05