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Ordinanza — n. 35908/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEKSHIU ERVIS DETTO VISI nato a KAVAJE( ALBANIA) il 12/08/1934 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Bekshiu Ervis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato; letta la memoria difensiva; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, sono inammissibili perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merii:o (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), sono volti ad una rivalutazione e/d alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali in ordine alla quantificazione della pena, sono inammissibili perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (si veda,, in particolare, l'ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata) e, correttamente, in relazione ai precedenti, significativi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. a prescindere dalla contestazione della recidiva: non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sa motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed impossibilità di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata, come sostenuto nella memoria depositata dal ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di appello e nella pendenza dei termini per il ricorso (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata), sono volti ad una rivalutazione e/d alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali in ordine alla quantificazione della pena, sono inammissibili perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (si veda,, in particolare, l'ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata) e, correttamente, in relazione ai precedenti, significativi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. a prescindere dalla contestazione della recidiva: non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sa motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed impossibilità di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata, come sostenuto nella memoria depositata dal ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di appello e nella pendenza dei termini per il ricorso (Sez.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente false dichiarazioni senza giuramento perseguimento penale per truffa testimonianza della vittima lacune probatorie indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
6 della sentenza impugnata) e, correttamente, in relazione ai precedenti, significativi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEKSHIU ERVIS DETTO VISI nato a KAVAJE( ALBANIA) il 12/08/1934 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Bekshiu Ervis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato; letta la memoria difensiva; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, sono inammissibili perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merii:o (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), sono volti ad una rivalutazione e/d alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali in ordine alla quantificazione della pena, sono inammissibili perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (si veda,, in particolare, l'ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata) e, correttamente, in relazione ai precedenti, significativi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. a prescindere dalla contestazione della recidiva: non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sa motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed impossibilità di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata, come sostenuto nella memoria depositata dal ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di appello e nella pendenza dei termini per il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DA..., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co