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Ordinanza — n. 35905/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35905/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADASAVUEVIC ROBERTO nato a MONZA il 28/03/1999 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 18 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Radasavljevic per i reati di furto in abitazione pluriaggravato e ricettazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, nella parte in cui il ricorrente lamenta l'errata determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35905/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reati contro il patrimonio reati penali gravi recidiva nell'infrazione altri reati furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADASAVUEVIC ROBERTO nato a MONZA il 28/03/1999 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 18 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Radasavljevic per i reati di furto in abitazione pluriaggravato e ricettazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, nella parte in cui il ricorrente lamenta l'errata determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il