Ordinanza — n. 35901/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGEVA ENRICO nato a TRENTO il 17/05/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 febbraio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Enrico Cporgeva per il reato di furto in abitazione aggravato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante e alla recidiva reiterata specifica infraquinquannale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso proposto dall'imputato Enrico Gorgeva, che lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena irrogata ed all'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito su tali punti adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 1, n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante e alla recidiva reiterata specifica infraquinquannale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso proposto dall'imputato Enrico Gorgeva, che lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena irrogata ed all'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito su tali punti adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGEVA ENRICO nato a TRENTO il 17/05/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 febbraio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Enrico Cporgeva per il reato di furto in abitazione aggravato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante e alla recidiva reiterata specifica infraquinquannale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso proposto dall'imputato Enrico Gorgeva, che lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena irrogata ed all'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito su tali punti adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0