Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNAKU REMZI nato il 06/03/1977 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; „ - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 11 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Remzi Bunjaku per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità proprie o di altri e, negate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia la carenza di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come la circostanza dedotta, ossia l'annullamento di un provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti in quanto soggetto meritevole di protezione internazionale, anche laddove fosse risultata vera, sarebbe inidonea a superare il giudizio negativo sulla sua personalità fondato sui suoi plurimi prevedenti penali) e, pertanto, con il motivo si lamenta un travisamento omissivo su una circostanza non decisiva (vedi pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di false generalità errore di persona dichiarazione mendace frode alla legge sugli stranieri protezione internazionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNAKU REMZI nato il 06/03/1977 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; „

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 11 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Remzi Bunjaku per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità proprie o di altri e, negate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia la carenza di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come la circostanza dedotta, ossia l'annullamento di un provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti in quanto soggetto meritevole di protezione internazionale, anche laddove fosse risultata vera, sarebbe inidonea a superare il giudizio negativo sulla sua personalità fondato sui suoi plurimi prevedenti penali) e, pertanto, con il motivo si lamenta un travisamento omissivo su una circostanza non decisiva (vedi pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci