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Ordinanza — n. 35774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA NUNZIO nato a NAPOLI il 04/09/1952 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; M , La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del )15 dicembrel 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 16 settembre 2020, che aveva condannato Nunzio Manna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità dell'imputato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 3 e 4, ha evidenziato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sicura individuazione dell'imputato quale il soggetto che riscosse il vaglia; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è infatti preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità dell'imputato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 3 e 4, ha evidenziato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sicura individuazione dell'imputato quale il soggetto che riscosse il vaglia; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è infatti preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Parole chiave

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inverosimiglianza delle persecuzioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA NUNZIO nato a NAPOLI il 04/09/1952 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; M ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del )15 dicembrel 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 16 settembre 2020, che aveva condannato Nunzio Manna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità dell'imputato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 3 e 4, ha evidenziato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sicura individuazione dell'imputato quale il soggetto che riscosse il vaglia; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è infatti preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso