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Ordinanza — n. 35769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming nullity due to detainee's failure to appear in appellate hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's failure to appear violated his right to be present. Although the detainee was authorized to appear without escort, neither he nor his lawyer expressed a desire to attend the hearing. Consequently, the court held that the procedural defect was not attributable to the state, leading to the dismissal of the nullity claim.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 547 c.p.p.: The right of a detainee to appear in an appellate hearing is conditional upon the timely manifestation of their will to do so; failure to appear without such manifestation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal nullity detainee right to appear appellate hearing procedure manifestation of will inadmissible appeal obbligo di comparizione all'udienza procedimento in contumacia corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Art. 547 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019
247836; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv.
Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014
276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILISO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 16/06/1999 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 novembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato Pasquale Diliso alla pena ritenuta di giustizia per due estorsioni pluriaggravate (una consumata e una tentata) e per un furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, a comparire in udienza, è manifestamente infondato poiché l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936): nella specie l'imputato, già autorizzato con il decreto di citazione a giudizio a presenziare senza scorta in udienza, previo obbligo di comunicarlo alla polizia giudiziaria competente, non aveva manifestato tale volontà né il suo difensore, presente in udienza, aveva chiesto il rinvio della stessa o aveva rappresentato la volontà dell'imputato di comparire; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il