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Ordinanza — n. 35766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARA ASSANE nato il 11/06/2000 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Assane Bara per il reato ex art. 629, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena in un anno di reclusione e 220,00 euro di multa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Ritenuto che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, sia privo di fondamento, considerato che la Corte ha correttamente osservato che, "pur nell'estrema esiguità, il profitto preteso dall'imputato e il danno subito dalla parte lesa (costretta dietro minaccia a privarsi di parte del contenuto della confezione di tabacco) hanno, d'altronde, un valore economico, che esclude la configurabilità del delitto di violenza privata"; considerato che la doglianza con la quale la difesa lamenta la riduzione nella estensione non massima per le attenuanti generiche è priva di fondamento, essendo il frutto di una insindacabile valutazione discrezionale della Corte: peraltro, la diminuzione della pena è stata prossima a quella massima di un terzo e dette attenuanti, unitamente a quelle ex art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, sono state riconosciute prevalenti sull'aggravante, che comunque continua a costituire un elemento di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena in un anno di reclusione e 220,00 euro di multa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Ritenuto che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, sia privo di fondamento, considerato che la Corte ha correttamente osservato che, "pur nell'estrema esiguità, il profitto preteso dall'imputato e il danno subito dalla parte lesa (costretta dietro minaccia a privarsi di parte del contenuto della confezione di tabacco) hanno, d'altronde, un valore economico, che esclude la configurabilità del delitto di violenza privata"; considerato che la doglianza con la quale la difesa lamenta la riduzione nella estensione non massima per le attenuanti generiche è priva di fondamento, essendo il frutto di una insindacabile valutazione discrezionale della Corte: peraltro, la diminuzione della pena è stata prossima a quella massima di un terzo e dette attenuanti, unitamente a quelle ex art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, sono state riconosciute prevalenti sull'aggravante, che comunque continua a costituire un elemento di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359;

Parole chiave

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estorsione reato di poca entità pericolo di traffico di stupefacenti reato di coazione reato motivante l'estradizione reato grave di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARA ASSANE nato il 11/06/2000 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Assane Bara per il reato ex art. 629, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena in un anno di reclusione e 220,00 euro di multa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Ritenuto che il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, sia privo di fondamento, considerato che la Corte ha correttamente osservato che, "pur nell'estrema esiguità, il profitto preteso dall'imputato e il danno subito dalla parte lesa (costretta dietro minaccia a privarsi di parte del contenuto della confezione di tabacco) hanno, d'altronde, un valore economico, che esclude la configurabilità del delitto di violenza privata"; considerato che la doglianza con la quale la difesa lamenta la riduzione nella estensione non massima per le attenuanti generiche è priva di fondamento, essendo il frutto di una insindacabile valutazione discrezionale della Corte: peraltro, la diminuzione della pena è stata prossima a quella massima di un terzo e dette attenuanti, unitamente a quelle ex art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, sono state riconosciute prevalenti sull'aggravante, che comunque continua a costituire un elemento di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359;

Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i