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Ordinanza — n. 35765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO MASSIMO nato a GIARRE il 08/11/1973 MERCURIO ANTONINO nato a GIARRE il 29/05/1963 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO MASSIMO nato a GIARRE il 08/11/1973 MERCURIO ANTONINO nato a GIARRE il 29/05/1963 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Parole chiave

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reato motivante l'estradizione delitto guida recidiva in stato di ebbrezza prova del dolo guida nonostante revoca della patente partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO MASSIMO nato a GIARRE il 08/11/1973 MERCURIO ANTONINO nato a GIARRE il 29/05/1963 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva condannato Massimo Mercurio e Antonino Mercurio alle pene ritenute di giustizia, il primo imputato per il reato di riciclaggio e il secondo per due reati di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Massimo Mercurio, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio contestato, è meramente reiterativo di doglianze di merito già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 2 e 3, ha evidenziato che la materiale partecipazione del prevenuto all'attività volta a ostacolare la provenienza delittuosa dell'autovettura risultava espressamente dagli atti e la fuga immediata alla vista dei militari comprovava la consapevolezza dell'imputato dell'illiceità della condotta che stava ponendo in essere; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Antonino Mercurio, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è altresì privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già valutati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale che, a pagina 4 della sentenza, ha ribadito l'irrilevanza della circostanza che il terreno fosse intestato alla moglie dell'imputato, dal momento che quest'ultimo lo utilizzava abitualmente, tanto da gestirvi un'abusiva attività di rottamazione, e ha sottolineato che egli era anche intervenuto personalmente sui luoghi e aveva sottoscritto tutti i verbali di sequestro, rimarcando altresì che la presenza delle carte di circolazione all'interno delle autovetture rappresentava un ulteriore elemento di conferma della consapevolezza del ricorrente della loro provenienza illecita; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de