Ordinanza — n. 35752/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI GIANFRANCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/06/1981 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trani, pronunciata il 5 novembre 2019, che aveva condannato Gianfranco Sorrenti alla pena ritenuta di giustizia per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani, pronunciata il 5 novembre 2019, che aveva condannato Gianfranco Sorrenti alla pena ritenuta di giustizia per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI GIANFRANCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/06/1981 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trani, pronunciata il 5 novembre 2019, che aveva condannato Gianfranco Sorrenti alla pena ritenuta di giustizia per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argonnentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20