Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35742/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35742/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAZOULI KHALID nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato Khalid Rhazouli alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo del delitto di furto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35742/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo del delitto di furto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Parole chiave

Generato dall'IA
ricettazione imputazione di furto furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
258264), non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAZOULI KHALID nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato Khalid Rhazouli alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo del delitto di furto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite: l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (nella specie, la Corte territoriale, a pagina 4, ha evidenziato che né l'imputato né il difensore con l'atto di appello avevano fornito elementi idonei a ricondurre al prevenuto l'azione furtiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso