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Ordinanza — n. 35736/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35736/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO LUIGI nato a LUCERA il 04/12/1985 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 18 aprile 2019, che aveva condannato Luigi Bentivoglio alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del termine di prescrizione, alla luce della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. (il giudizio di comparazione non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente o, a maggior ragione, equivalente (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del termine di prescrizione, alla luce della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. (il giudizio di comparazione non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente o, a maggior ragione, equivalente (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione del termine prescrizione inadempimento reiterato durata dell'infrazione prescrizione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO LUIGI nato a LUCERA il 04/12/1985 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 18 aprile 2019, che aveva condannato Luigi Bentivoglio alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del termine di prescrizione, alla luce della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. (il giudizio di comparazione non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente o, a maggior ragione, equivalente (Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il