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Ordinanza — n. 35735/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35735/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35735/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI DANIELA nato a ROMA il 20/12/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 giugno 2020, che aveva condannato Conti Daniela alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego (pag. 4 della sentenza impugnata), alla luce delle modalità di realizzazione del reato, preceduto dalla commissione di un furto, nonché dei numerosi precedenti per furto e appropriazione indebita, che escludono il necessario requisito della non abitualità della condotta contestata previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35735/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego (pag. 4 della sentenza impugnata), alla luce delle modalità di realizzazione del reato, preceduto dalla commissione di un furto, nonché dei numerosi precedenti per furto e appropriazione indebita, che escludono il necessario requisito della non abitualità della condotta contestata previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento eccezione di illegalità giustificato motivo per il mancato uso casi di esclusione assenza ingiustificata decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata), alla luce delle modalità di realizzazione del reato, preceduto dalla commissione di un furto, nonché dei numerosi precedenti per furto e appropriazione indebita, che escludono il necessario requisito della non abitualità della condotta contestata previsto dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI DANIELA nato a ROMA il 20/12/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 giugno 2020, che aveva condannato Conti Daniela alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego (pag. 4 della sentenza impugnata), alla luce delle modalità di realizzazione del reato, preceduto dalla commissione di un furto, nonché dei numerosi precedenti per furto e appropriazione indebita, che escludono il necessario requisito della non abitualità della condotta contestata previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il